Nel panorama colturale italiano le colture cosiddette "minori" rivestono un ruolo di primo piano per l’elevata specificità dei prodotti e per l’eccellente Plv che possono garantire agli agricoltori. Diversi sono i criteri per i quali le “colture minori” vengono considerate tali. Per esempio, se queste vengono coltivate su superfici ridotte, inferiori a diecimila ettari, oppure se la produzione complessiva nazionale non supera le centomila tonnellate annue. Infine, anche quando il loro consumo medio giornaliero risulti inferiore ai sette grammi e mezzo. Su base annua tale peso supera quindi di poco i sette chili e mezzo pro capite.
Per una ragione o per l’altra, vanno quindi considerate “minori” molte colture orticole, come per esempio aglio, basilico, erbe fresche, prezzemolo, radicchio, sedano, finocchio e carote. Fra le “minori” rientrano però anche alcune colture arboree o arbustive, raggruppamenti colturali in cui ricadono i piccoli frutti quali mirtilli, ribes, rosa canina, more, sorbo e uva spina, ai quali volendo si può affiancare anche il gelso, Moracea che produce frutti sia bianchi, sia neri.
Anche alcuni fruttiferi sono da considerarsi “colture minori”, come per esempio melograno, kaki, fico, corbezzolo e nespolo. Infine, sono considerate “minori” anche una coltura industriale come il luppolo, utilizzato fondamentalmente per produrre la birra, e un frutto secco come la noce.
Fra “colture minori” e “usi minori”, intesi come impieghi di agrofarmaci, sussistono però alcune differenze. Stando infatti all’articolo 51 del Regolamento (CE) 1107/2009 vanno considerati “usi minori” gli impieghi di agrofarmaci su colture la cui superficie coltivata sia inferiore a ventimila ettari. Oppure, l’avversità che si intende controllare minacci colture maggiori, ma in modo saltuario, oppure ancora su superfici localizzate e limitate rispetto a quelle complessive della coltura. Inoltre, viene considerato un “uso minore” quando l’applicazione avvenga su un parassita o un patogeno che mostri presenze e danni non significativi su tutta la superficie coltivata.
Anche il tipo stesso di trattamento può essere considerato per definire un “uso minore”. Tale risulta, per esempio, in caso di applicazioni limitate ai materiali di moltiplicazione (es. talee o barbatelle). Oppure se i trattamenti sono localizzati su porzioni di pianta che richiedono quantità limitate del prodotto fitosanitario rispetto ai suoi usi abituali, come quando un erbicida viene impiegato come spollonante con trattamenti al solo colletto o sul tronco. Parimenti, vengono considerati “usi minori” quelli in cui l’insetticida sia racchiuso in una trappola che permette l’applicazione del metodo noto come “attract and kill”.
Due sono poi le eccezioni che ricadono all’esterno delle considerazioni volumetriche di impiego: la prima riguarda il caso in cui l’avversità sia un organismo nocivo da quarantena o un organismo nocivo comunque regolamentato anche se non da quarantena, come indicato dal Reg. (UE) 2019/2072. Oppure ancora se l’avversità è oggetto di misure fitosanitarie disposte dal Servizio Fitosanitario Nazionale. Infine, la seconda eccezione, per la quale viene considerato uso minore anche l’impiego extra-agricolo su aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, per come sono questi sono definiti dal D.M. 22 gennaio 2014 e dal D.M. 15 febbraio 2017.
L’Italia, come detto, è particolarmente vocata alla coltivazione di colture minori, come pure è soggetta da alcuni decenni a cambiamenti ambientali che hanno permesso l’ingresso sia di nuove colture, sia di nuove avversità per le quali il più delle volte non esistono specifiche autorizzazioni ministeriali. Storicamente si sono quindi verificate notevoli difficoltà nell’ottenere le opportune registrazioni su queste colture e sui nuovi parassiti.
Dopo diversi anni di attesa, però, il 19 marzo 2024 è stata pubblicata la procedura per la gestione delle istanze avanzate per ottenere usi minori in attuazione di quanto contenuto nel citato articolo 51 del Regolamento Ue 1107/2009, cioè il Decreto che regola e facilita la registrazione di prodotti su colture minori per come sopra descritte. L’avvento della nuova procedura, unitamente alle specifiche contenute nell’articolo 51 del Regolamento Ue 1107/2009, lasciano quindi sperare ora in tempi molto più brevi per l’ottenimento degli ampliamenti di etichetta dei prodotti fitosanitari già autorizzati in Italia per altri scopi.